Come noto dal
primo gennaio 2020 le spese sanitarie e gli oneri
previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986 (TUIR), da portare in detrazione
IRPEF al 19% nella dichiarazione dei redditi (730 e Unico), dovranno
essere pagate – pena la perdita del beneficio – con carte, bonifici, assegni,
sistemi digitali o comunque tracciabili. A prevederlo è stata la Legge di Bilancio,
all’articolo 1 commi 679-680 della Legge 160/2019.Le uniche eccezioni riguardano le spese mediche effettuate per l’acquisto
di medicinali/dispositivi medici che potranno continuare ad essere detratte
anche se pagate in contanti (al Fisco i dati tracciati arriveranno
comunque, per la predisposizione della dichiarazione precompilata, tramite
scontrino parlante), così come le prestazioni sanitarie rese da strutture
pubbliche o private convenzionate con il SSN.[1]
Per le prestazioni effettuate intramoenia presso ospedali e strutture
pubbliche bisognerà pagare con metodo tracciabile
[1] Si ritiene, in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che le prestazioni in menzione, siano esclusivamente quelle rese nel regime di convenzione (ossia rese nell’ambito e per conto del SSN).