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Come noto ai sensi del comma 1 dell’art. 19, DPR n. 633/72:
- il momento di insorgenza del diritto alla detrazione dell’IVA a credito è individuato nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia, come stabilito dall’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA;
- il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’IVA è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
In base al comma 1 dell’art. 25, DPR n. 633/72 il diritto a detrarre l’IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti.
In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:
- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Va considerato che, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, l’esercizio del diritto alla detrazione, in ossequio ai principi comunitari e all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE (sentenza 29.4.2004. causa C-152/02), è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:
- presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione;
- presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto.
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